Corte di Giustizia dell’Unione Europea-causa 392/21 del 22/12/2022

Direttiva Ce n. 279/90 relativa a ”Prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali”- I dispositivi speciali di correzione visiva e le modalità di adempimento dell’obbligo datoriale di relativa fornitura al videoterminalista.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), con la sentenza in commento, chiarisce la nozione di «dispositivi speciali di correzione visiva» e le modalità di adempimento dell’obbligo datoriale di relativa fornitura ai dipendenti videoterminalisti secondo quanto previsto dall’art. 9 (sorveglianza sanitaria circa la visita oculistica e i dispositivi speciali di correzione) della Dir. Ce n. 279/90. I paragrafi 3 e 4 dell’art. 9 prevedono che il videoterminalista debba beneficiare di adeguato esame della vista prima di iniziare l’attività lavorativa, periodicamente, durante l’esecuzione della stessa e, su sua richiesta, qualora subentrino disturbi visivi, nonché che abbia diritto, senza alcun assoluto onere finanziario, a ricevere i dispositivi speciali di correzione visiva in funzione dell’attività svolta, qualora la loro necessità sia stata prescritta da visita specialistica e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione. La sentenza, in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro con particolare riferimento alle postazioni di lavoro con videoterminali, distinguendo tra dispositivi normali e speciali di correzione visiva, meglio ne precisa le definizioni, ribadendo che grava sul datore di lavoro l’onere finanziario di fornitura solo dei dispositivi speciali. Il caso e le questioni interpretative sottoposte dal Giudice nazionale (Corte Di Appello di Cluj -Romania) alla CGUE Un dipendente videoterminalista in Romania, ricorreva al Tribunale per ottenere dal datore di lavoro il rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto di nuovi occhiali da vista prescritti da visita specialistica. Lamentava, infatti, un forte deterioramento della vista a causa dell’esposizione ai fattori di rischio di luce discontinua e assenza di luce naturale alla postazione videoterminale. Il Tribunale respingeva la domanda poiché, in base alla legge rumena, il lavoratore aveva diritto solo alla fornitura diretta del dispositivo, sempre che la sua utilizzazione fosse stata ritenuta necessaria, ma non al rimborso del costo già sostenuto. La Corte d’Appello, cui il lavoratore era, poi, ricorso, sottoponeva, così, alla CGUE, principalmente, due questioni interpretative necessarie alla risoluzione del caso concreto (cd. questioni pregiudiziali), chiedendo di chiarire se ai sensi dell’art. 9, parag. 3 e 4 della Dir. Ce, gli occhiali da vista rientrassero nella nozione di «dispositivi speciali di correzione visiva», e se tra le modalità di adempimento del suddetto obbligo datoriale fosse ammesso anche il rimborso delle spese già sostenute, oltre la fornitura diretta. La decisione della CGUE e l’interpretazione dell’art. 9 parag 3 e 4 della Dir Ce n. 270/1990 In merito alla prima questione, la Corte dichiara che la nozione di «dispositivi speciali di correzione visiva» è ampia e comprende non solo gli occhiali da vista ma anche altri tipi di dispositivi idonei a correggere i disturbi visivi, sottolineando che, a differenza dei «dispositivi normali di correzione visiva», la specialità consiste nella funzionalità all’attività lavorativa da svolgere. I «dispositivi normali di correzione visiva», infatti, sono portati al di fuori del luogo di lavoro e, poiché non necessariamente connessi, ossia in funzione, allo svolgimento della funzione lavorativa, non hanno alcun rapporto con la mansione da svolgere alla postazione videoterminale. I «dispositivi speciali di correzione visiva», invece, presuppongono un rapporto con la mansione e servono a correggere quei disturbi visivi specificamente connessi all’effettuazione della prestazione lavorativa ai videoterminali. Il datore di lavoro, sempre qualora per la correzione del disturbo non sia utilizzabile un dispositivo di correzione ordinario, ha l’obbligo di fornitura dei soli dispositivi speciali prescritti in funzione della mansione a seguito di visita specialistica poiché, in quanto strumenti connessi al superamento di un disturbo visivo in funzione dell’attività lavorativa, rientrano nell’obbligo generale del datore di lavoro di sorveglianza sanitaria e di quello, più in dettaglio, di assicurare postazioni di lavoro salubri in adempimento alle norme in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La Corte, inoltre, chiarisce anche che i disturbi visivi da correggersi con i dispositivi speciali di correzione, non devono necessariamente essere stati causati dall’attività lavorativa. Infatti il lavoratore ha diritto ad essere sottoposto da parte del datore di lavoro ad una visita specialistica anche prima dell’inizio dell’attività sui videoterminali, cosa che esclude che i disturbi visivi debbano essere determinati dallo svolgimento dell’attività lavorativa. Ciò che rileva ai fini della qualificazione di un dispositivo come speciale è la sua funzionalità alla correzione di una deficienza visiva connessa allo svolgimento dell’attività lavorativa, a contenimento di una debolezza che può avere fonte anche extralavorativa ma che determina un aggravamento della condizione in relazione alla mansione. Il fatto, poi, che la norma non preveda alcuna restrizione all’utilizzazione dei dispositivi speciali di correzione implica anche che essi possano non essere utilizzati esclusivamente nello svolgimento delle mansioni. In merito alla seconda questione interpretativa, la Corte chiarisce che l’obbligo datoriale di fornitura dei dispositivi speciali di correzione può essere assolto anche in via indiretta con il rimborso delle spese già sostenute dal dipendente, oltre che con la fornitura del dispositivo, nonché, eventualmente, con l’erogazione in busta paga di un premio speciale che vada a coprire il costo sostenuto dal lavoratore per l’acquisto del dispositivo speciale. La Direttiva, infatti, stabilisce, in via generale ed ampia, il diritto del lavoratore a ricevere i dispositivi speciali senza alcun assoluto onere finanziario a proprio carico e l’obbligo datoriale di fornitura di questi senza nessun’altra specifica. Non soddisferebbe, invece, gli obblighi imposti dalla Direttiva il riconoscimento in busta paga di un premio salariale generale, versato in modo permanente a titolo di gravosità delle condizioni di lavoro in quanto non destinato a coprire, in specifico, le spese anticipate dal lavoratore ai fini dell’acquisto. Considerazioni finali: la circolare Inail n.11/2023 (fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva ai dipendenti addetti ai VDT) e gli artt. 175 (obbligo della pausa) e 41 e 176 (sorveglianza sanitaria) del d.lgs. 81/2008 (T. U. Sicurezza e Salute sul Lavoro). La CGUE, con effetto chiarificatore verso tutti gli Stati membri, ha sciolto le questioni interpretative rimesse dal Giudice nazionale sulla base della normativa comunitaria della sicurezza sul lavoro delineata, in via generale, dalla Dir. n.391/89 (Misure attuative della promozione del miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori) ed, in particolare, dalla Dir. n.270/90- una delle cinque attuative della prima- avente scopo imperativo di garantire il rispetto di prescrizioni minime per un miglior livello di sicurezza delle postazioni di lavoro con videoterminale. Nel caso, quindi, spetterà, al Giudice di rinvio (C. Appello Cluj) valutare se gli occhiali da vista del videoterminalista prescritti da visita specialistica- che pare proprio corrispondere agli esami di cui ai parag 1 e 2 dell’art. 9 (visita di sorveglianza sanitaria)- debbano essere qualificati come «dispositivi speciali di correzione visiva» perchè volti a superare il disturbo visivo lamentato in funzione delle mansioni assegnate laddove non ovviabile con i normali dispositivi di correzione. Qualora vengano soddisfatte tutte e tre le condizioni: accertata necessità di dispositivi speciali da visita specialistica di sorveglianza, funzionalità del dispositivo alla correzione del disturbo per lo svolgimento della mansione, ed inutilizzabilità del dispositivo normale di correzione, il videoterminalista avrà diritto al rimborso delle spese sostenute da parte del datore di lavoro. A livello normativo italiano, l’art. 9 della Dir.Ce n.270/90 è stato recepito dal d.lgs. n.626/94, modificato dalla Legge Comunitaria n.14/2003, il cui contenuto è oggi trasfuso nell’art. 176, co. 6, del T.U. d.lgs. n.81/2008. Come noto, il T.U. richiamato prevede, in capo al datore di lavoro, sia obblighi generali di sorveglianza sanitaria per la sicurezza e salute sul lavoro (art. 41) che obblighi specifici per il rischio alla vista e gli occhi (art. 176) così come altrettanti precisi diritti del lavoratore (art. 175 “svolgimento quotidiano dell’attività lavorativa”). L’art. 176 definisce videoterminalista colui che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per 20 ore settimanali dedotte le pause, e ne prevede la sottoposizione alla sorveglianza sanitaria con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi (oltre che l’apparato scheletrico). L’art. 175 sancisce che, salvo diversamente disposto dagli accordi sindacali nazionali ed aziendali, il videoterminalista ha diritto a 15 minuti di pausa ogni 120 minuti. L’art. 70 “videoterminalisti” del CCNL del credito prevede disposizione identica fatto salvo per i lavoratori turnisti che hanno una disciplina speciale. L’Inail, a seguito della sentenza in commento, ha emesso la circolare n. 11 del 24/03/2023 che, in sostituzione alla precedente, meglio distingue tra dispositivi normali e speciali di correzione visiva ai sensi dell’art. 176, comma 6, espressamente indicando che “i normali occhiali da vista non rientrano nel novero dei dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV) e che, pertanto, la prescrizione di lenti volte a correggere un difetto visivo proprio del lavoratore non comporta una spesa a carico del datore di lavoro” e che “per DSCV si intendono quei dispositivi diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione dell’attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali e che, dunque, consentono di eseguire in buone condizioni il lavoro al VDT quando non si rilevino adatti i dispositivi normai di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana”. L’Inail precisa anche che tra i DSCV vi sono le lenti applicabili al videoterminale, gli occhiali “office” o altri dispositivi speciali di correzione. Resta confermato che il rimborso cui è tenuto il datore di lavoro sia comprensivo anche della montatura, seppur, quest’ultima, nel limite massimo di 150€. Il datore di lavoro ed i lavoratori, ciascuno per la loro parte, sono, quindi, tutti attori principali per prevenire i disturbi alla salute che possono derivare dallo svolgimento di attività continuativa ed abituale alla postazione videoterminale. Il datore di lavoro, con la predisposizione di postazioni VDT salubri e la fornitura diretta o indiretta dei DSCV ove ne sussistano i presupposti, ed il lavoratore, ricordando di avvalersi del diritto alla pausa previsto dalla legge, dato che lo svolgimento di mansioni al videoterminale, causa l’imprescindibile utilizzo della tecnologia, nel tempo, lo espone a continui rischi. Irene Gazzi