Le parole sono importanti   

Una recente sentenza della Cassazione (Sentenza Cassazione penale 38914 del 25/9/2023) ha respinto il ricorso di un RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) condannato assieme al datore di lavoro per la morte per schiacciamento di un operaio in un’azienda produttrice di tubi metallici.
Ora va subito ricordato che il ruolo dell’RLS non è mai stato penalmente perseguibile, ciò per precisa scelta del Legislatore sia per il DLgs 626/94 che introdusse tale figura, sia per il successivo DLgs 81/2008 (il noto Testo Unico su Salute e Sicurezza) ancora in vigore.
Il soggetto che viene eletto come Rls è, paradossalmente, responsabile penalmente per eventuali colpe o omissioni in campo salute e sicurezza come ogni altro lavoratore (così come definiti dalle leggi in vigore in materia) ma non in quanto Rls.
La sua eventuale omissività per mancati controlli o segnalazioni, se reiterate nel tempo durante il suo mandato, è una colpa “politica /etica” che può essere punita solo con la mancata rielezione a fine mandato.
Questa salvaguardia “legale” fu voluta apposta dai giuristi e dai politici che redassero il testo della 626 e poi del DLgs 81, questo per invogliare le persone a ricoprire tale carica e per non confondere le responsabilità di base in capo al datore di lavoro e ai suoi collaboratori da lui designati ( dirigenti, preposti, ecc…).
Ora la Cassazione, invero poco attenta e ahinoi evidentemente poco informata, decide che la responsabilità del datore di lavoro va condivisa con un Rls. Siamo convinti che questo grossolano giudizio interpretativo sarà corretto dalla successiva giurisprudenzava.
Siamo preoccupati del fatto che la superficialità con cui alcuni giudici affrontano tali questioni induca in errori (il rappresentante nella Sentenza citata è definito “Responsabile della sicurezza dei lavoratori”…sigh), ma cogliamo l’occasione per sottolineare che la figura dell’RLS è troppo spesso vissuta nel modo sbagliato da aziende, sindacati e da molti di coloro che la ricoprono.
Troppo spesso e in troppi ambiti essa è solo vissuta come un adempimento burocratico, risolto il quale si mette da parte. Ecco l’errore giuridico, da correggere, che rilancia però il tema della delicatezza del ruolo e di una certa diffusa passività che caratterizza l’operato di alcuni Rls che invece devono operare per il miglioramento della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Segreteria di Gruppo

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