STATUTO

Art. 1 COSTITUZIONE

È costituito il Sindacato Autonomo Lavoratori FALCRI Gruppo BNL/BNPP di seguito indicato come “FALCRI Gruppo BNL/BNPP” quale libera associazione tra il personale della BNL e Società o Enti collegati, sia in servizio attivo che in quiescenza, con sede in Roma e Milano.

Art. 2 DURATA, OBIETTIVI E FINALITÀ

La FALCRI Gruppo BNL/BNPP ha durata illimitata, è apartitica e si propone:

  • La tutela sindacale di tutti i lavoratori in servizio attivo o in quiescenza ed in nome del principio ispiratore della solidarietà, la tutela degli interessi professionali, economici, morali e sociali dei lavoratori della categoria su tutto il livello nazionale;
  • Lo studio, la promozione e la stipulazione di contratti di lavoro, dei regolamenti pensionistici e di ogni altro accordo collettivo concernenti i lavoratori predetti;
  • La rappresentanza in qualsiasi sede, privata e pubblica, anche giudiziale degli iscritti e degli interessi diffusi della categoria con l’adozione di ogni iniziativa ed attività idonea e/o opportuna per la relativa promozione e tutela;
  • L’elevazione culturale, economico-sociale e professionale dei lavoratori ed il rafforzamento della solidarietà tra di essi, anche attraverso iniziative culturali, ricreative, di volontariato;
  • La promozione e la costituzione, nelle unità produttive, delle Rappresentanze Sindacali Aziendali attraverso le quali alimentare la più completa partecipazione dei lavoratori alla vita del sindacato e stabilire e mantenere corrette e correnti relazioni sindacali con l’Azienda.

L’Associazione ha esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non può svolgere attività diverse da quelle previste nel presente articolo.

L’Associazione, specificamente, è vincolata al non perseguimento di scopo di lucro e gode di piena autonomia giuridica ed amministrativa. È assoggettata al divieto di distribuzione – anche in forma indiretta – di utili o avanzi di gestione, di fondi, di riserve, di capitale, durante la vita dell’Associazione stessa. In caso di scioglimento dell’Associazione, indipendentemente dalla causa di scioglimento, il patrimonio dovrà essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

L’esercizio sociale dell’Associazione coincide con l’anno solare e pertanto decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L’Associazione è obbligata a redigere, entro il 30 giugno di ogni anno, il rendiconto economico e finanziario relativo al precedente esercizio.

L’associazione aderisce alla Federazione FALCRI e ne accetta integralmente lo statuto.

In coerenza con le previsioni dello Statuto Nazionale della Federazione FALCRI ed in costanza della partecipazione della Federazione FALCRI al soggetto sindacale UNITÀ SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB (di seguito UNISIN), nonché in coerenza con lo Statuto di UNISIN, gli organi di cui ai successivi artt. 10 e 13, sono integrati dai rappresentanti delle altre sezioni di UNISIN tempo per tempo vigenti, in misura proporzionale alla propria consistenza numerica.

Art. 3 GLI ISCRITTI

Possono iscriversi alla FALCRI Gruppo BNL/BNPP tutti i lavoratori della BNL, sia in servizio attivo che in quiescenza o esodati con accordi nazionali o aziendali, nonché i lavoratori delle Banche, Società e/o Enti collegati in cui la BNL abbia rilevanti partecipazioni o interessi e i lavoratori di aziende riconducibili a BNPP.

Art. 4 OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI

Gli Iscritti sono tenuti:

  • Ad osservare le disposizioni del presente Statuto uniformandosi alle delibere degli Organi Direttivi;
  • A coadiuvare gli Organi Direttivi nell’attuazione degli scopi previsti nel presente statuto;
  • A concorrere con il pagamento del contributo fissato dal Consiglio Direttivo, al sostentamento ed all’attività dell’Associazione.

Art. 5 MEZZI FINANZIARI

Gli introiti del Sindacato sono costituiti:

  • Dai contributi mensili obbligatoriamente versati dai soci e da altre libere contribuzioni.
  • Dagli interessi attivi e da altre rendite patrimoniali.
  • Dagli eventuali contributi derivanti dalla erogazione di servizi (assistenza fiscale, previdenziale ecc.).
  • Da somme versate a qualsiasi titolo (donazioni, rendite etc.) al Sindacato stesso.

Art. 6 ORGANI DELLA FALCRI GRUPPO BNL/BNPP

Sono Organi Sociali:

  • Il Congresso.
  • Il Consiglio Direttivo.
  • Il Segretario Generale.
  • Il Presidente.
  • Il Tesoriere.
  • Le Segreterie.
  • Il Collegio Sindacale.
  • Il Collegio dei Probiviri.

Art. 7 – IL CONGRESSO

È l’Organo supremo della FALCRI Gruppo BNL/BNPP ed i relativi deliberati vincolano tutti gli iscritti. È composto con diritto di voto e di parola da tutti i delegati eletti tra gli iscritti. Partecipano con il solo diritto di parola, se non delegati, i Membri del Consiglio Direttivo in carica alla data di svolgimento del Congresso stesso.

Il Congresso si riunisce in via ordinaria ogni 4 anni ed in via straordinaria per delibera del Consiglio Direttivo adottata con una maggioranza di almeno 3/4 dei presenti, purché essi siano in numero non inferiore al 50% più uno dei componenti, o tramite richiesta scritta e motivata di almeno i 2/3 degli iscritti che siano in regola con il versamento dei contributi e che siano iscritti da almeno 6 mesi al Sindacato Autonomo Lavoratori FALCRI Gruppo BNL/BNPP. Il Congresso è valido quando i delegati partecipanti rappresentano almeno la metà degli iscritti più uno. È ammessa la partecipazione tramite delega ed ogni delegato non può presentare più di una delega. Per il Congresso straordinario non sono ammesse deleghe.

Il Congresso procede, prima della relazione del Segretario Generale e dell’inizio della discussione sull’ordine del giorno, all’elezione del Presidente del Congresso, del Vice Presidente, della Commissione Verifica Poteri e del Segretario Verbalizzante che provvede a redigere il verbale del Congresso.

Il Congresso procede inoltre alla elezione e all’insediamento del Seggio Elettorale, composto da tre delegati, il più anziano dei quali fungerà da Presidente del Seggio.

Art. 8 COMPITI DEL CONGRESSO

Il Congresso:

  • Determina la politica e l’attività generale degli organi della FALCRI Gruppo BNL/BNPP;
  • Determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito dall’articolo 10, e ne elegge i Membri a scrutinio segreto o, su richiesta della maggioranza semplice dei delegati, con voto palese;
  • Delibera l’adesione del sindacato alla Federazione di categoria o ad una Confederazione Sindacale;
  • Decide sulle modifiche del presente Statuto e sullo scioglimento del Sindacato.
  • Elegge il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Probiviri a scrutinio segreto o, su richiesta della maggioranza semplice dei delegati, con voto palese.

Le delibere salvo quelle inerenti allo scioglimento del Sindacato, o alle modifiche statutarie sono adottate a maggioranza semplice dei delegati presenti e/o rappresentati.

L’eventuale recesso dalla Federazione dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dallo statuto Federativo.

Le decisioni inerenti allo scioglimento del Sindacato, all’adesione alla Federazione di categoria o ad una Confederazione sindacale, all’eventuale relativo recesso o ad eventuali modifiche al presente Statuto sono prese a maggioranza dei 2/3 dei delegati eletti e presenti al Congresso. Per tali atti non sono ammesse deleghe.

ART. 9 – PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra gli iscritti in servizio attivo o in quiescenza e presiede il Consiglio Direttivo.

Collabora con gli Organi Sociali per il raggiungimento degli scopi associativi, secondo le linee programmatiche determinate dal Congresso e partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, di concerto con le Segreterie delle diverse componenti aziendali e con il Segretario Generale, interviene a manifestazioni presso Enti ed Organismi nazionali ed internazionali in rappresentanza del Sindacato.

Il Consiglio Direttivo può eleggere uno o più Vice Presidenti.

Il Vice Presidente, eventualmente eletto dal Consiglio Direttivo tra gli iscritti in servizio attivo o in quiescenza, coadiuva il Presidente in tutte le funzioni ad esso attribuite, ne fa le veci in caso di assenza, in particolare presiedendo i lavori del Consiglio Direttivo in sua vece.

Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

È composto dal numero di Membri determinato dal Congresso in sede di elezione, comunque non inferiore a 15 e non superiore a 40, tra gli iscritti in servizio attivo, e comprenderà le diverse componenti aziendali in rapporto proporzionale al relativo numero di iscritti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni.

Art. 11 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 1 volta all’anno, definisce gli indirizzi dell’attività sindacale ed organizzativa sulla base delle delibere del Congresso informandone gli iscritti.

È ammessa 1 delega per ogni membro del Consiglio Direttivo.

Esso decide:

  • Le quote contributive degli iscritti.
  • Il regolamento per l’effettuazione del Congresso e di quelli di istanze inferiori.
  • La convocazione del Congresso determinandone l’ordine del giorno.
  • L’approvazione dei bilanci di spesa annuali pubblicandone la relazione finale
  • La promozione di iniziative di interesse generale per gli iscritti.
  • L’organizzazione della raccolta dei giudizi degli iscritti per il referendum su questioni di particolare rilevanza.
  • L’eventuale cooptazione di nuovi Membri in numero non superiore ad un terzo dei Membri eletti al Congresso, e comunque in conformità con quanto stabilito dall’art. 10 con votazione a maggioranza dei 2/3 dei presenti.
  • Il numero dei componenti delle Segreterie delle diverse componenti aziendali, secondo quanto previsto dal successivo art. 14.
  • La costituzione delle Commissioni previste dalle normative tempo per tempo vigenti, e ne elegge le/i componenti e le/i coordinatrici/ori provvedendo contestualmente alla eventuale designazione delle/i componenti FALCRI in seno alle commissioni in rappresentanza del soggetto unitario UNISIN, nel numero definito dalle medesime normative, dagli accordi o, in assenza di questi, dal Direttivo stesso.
  • La costituzione della Componente Pensionati della quale ne elegge i coordinatori in numero massimo di cinque.

Il Consiglio Direttivo elegge, tra gli iscritti, con votazioni separate e segrete o, su richiesta della maggioranza semplice dei suoi componenti, con voto palese:

  • Il Segretario Generale della Falcri Gruppo BNL/BNPP
  • Il Presidente
  • Il Tesoriere

È facoltà del Consiglio Direttivo, su proposta del Segretario Generale o su iniziativa di almeno 1/3 dei suoi membri, eleggere uno o più Vice Presidenti.

Le diverse componenti aziendali del Consiglio Direttivo eleggono, ciascuna per la propria azienda, le rispettive Segreterie delle componenti aziendali ed, al loro interno, il Coordinatore, con votazioni separate e segrete o, su richiesta della maggioranza semplice dei rispettivi componenti, con voto palese. Contestualmente, con le medesime modalità, designano tra i membri delle suddette Segreterie, i rappresentanti FALCRI in seno alle Segreterie degli Organi di Coordinamento aziendali del soggetto unitario UNISIN per la quota spettante alla sezione FALCRI secondo quanto previsto dallo statuto nazionale UNISIN, ed i componenti la Delegazione di Gruppo in quota FALCRI ai sensi dei vigenti Statuti FALCRI e UNISIN.

Le diverse componenti aziendali del Consiglio Direttivo eleggono i componenti la Delegazione di Gruppo per la quota spettante alla sezione FALCRI secondo quanto previsto dall’art. 19.

È facoltà delle diverse componenti aziendali del Consiglio Direttivo eleggere, ciascuna per la propria azienda, un Comitato Esecutivo, con il compito di coadiuvare le Segreterie delle componenti aziendali, con funzioni consultive.

I Sindaci ed i Probiviri non possono far parte degli altri organi previsti dall’art. 6.

Nel caso di necessità di adeguamenti a norme obbligatorie di legge e/o ad eventuali modifiche apportate allo statuto della Federazione Falcri e/o di UNISIN, il Consiglio Direttivo, nelle more, può deliberare le modifiche che si rendano necessarie, fatto salvo l’obbligo di successiva ratifica in sede di Congresso.

Art. 12 CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo in sessione ordinaria è convocato dal Segretario Generale della Falcri Gruppo BNL/BNPP o da 2/3 del Consiglio Direttivo che ne fissa l’ordine del giorno. Può essere convocato in via straordinaria su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei suoi componenti. Le sue deliberazioni sono valide quando sono assunte a maggioranza semplice dei partecipanti che devono essere presenti in numero non inferiore al 50% più uno dei componenti.

Art. 13 LE SEGRETERIE

Le Segreterie delle componenti aziendali sono gli Organi che danno attuazione alle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo. Esse possono essere coadiuvate dai rispettivi Comitati Esecutivi, se costituiti ed eletti secondo le previsioni di cui all’art. 11.

Il numero dei componenti delle Segreterie delle componenti aziendali è stabilito dal Consiglio Direttivo e, ciascuna per la propria azienda:

  • Esamina le domande d’iscrizione alla FALCRI Gruppo BNL/BNPP.
  • Esamina ed approva i progetti di contrattazione aziendale conferendo mandato ai propri rappresentanti in seno ai competenti organismi unitari UNISIN.
  • Decide lo stato di agitazione e lo sciopero aziendale della categoria conferendo mandato ai propri rappresentanti in seno ai competenti organismi unitari UNISIN.
  • Nomina il Comitato di redazione dell’Organo ufficiale del Sindacato, nonché i propri rappresentanti presso Enti, Uffici, Commissioni ed altri eventuali Organi o Istituti nei quali ricorrano gli interessi di categoria. Tali nomine dovranno essere ratificate dal primo Consiglio Direttivo Successivo.

Il numero dei componenti degli eventuali Comitati Esecutivi delle componenti aziendali è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 COMPOSIZIONE DELLE SEGRETERIE

Le Segreterie delle componenti aziendali sono composte secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, entro i seguenti limiti:

  • BNL, 7 membri;
  • Findomestic, 2 membri;
  • Ifitalia, 2 membri.

I Comitati Esecutivi delle componenti aziendali sono composti secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, entro i seguenti limiti:

  • BNL, 16 membri;
  • Findomestic, 5 membri;
  • Ifitalia, 3 membri.

Art. 15 – IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio Direttivo e dovrà figurare tra i Segretari della componente aziendale di appartenenza, nonché tra i componenti della relativa Segreteria dell’Organo di Coordinamento dell’azienda del soggetto unitario UNISIN titolari di permessi previsti dalle norme e dagli accordi tempo per tempo vigenti e della Delegazione di gruppo del soggetto unitario UNISIN.

È facoltà del Segretario Generale rinunciare al ruolo di Segretario della componente aziendale, di Segretario dell’O.d.C. dell’azienda di appartenenza, e di membro della Delegazione di gruppo.

Ferme restando le previsioni di cui agli articoli 11 e 19 del presente Statuto, al fine di garantire la continuità e la costante piena operatività dell’Organizzazione, nelle more della riunione del Consiglio Direttivo, compete al Segretario Generale provvedere alle variazioni temporanee di singoli membri delle Segreterie delle componenti aziendali, dei rappresentanti FALCRI in seno alle Segreterie degli Organi di Coordinamento aziendali e dei componenti la Delegazione di Gruppo in quota FALCRI che si rendessero oggettivamente necessarie, informandone le Segreterie delle componenti aziendali e provvedendo altresì alle relative comunicazioni dovute ai sensi di accordi e norme vigenti.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale del Sindacato Autonomo Lavoratori FALCRI Gruppo BNL/BNPP e sta in giudizio in suo nome e conto. I poteri di firma per atti o rapporti potranno essere attribuiti dal Segretario Generale ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale è garante dell’unità della FALCRI Gruppo BNL/BNPP.

Art. 16 – IL TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo e ha la responsabilità della gestione dei contributi economici, dei conti correnti e dei sistemi di pagamento, in conformità alle previsioni del presente Statuto e delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere ha, altresì, la responsabilità diretta della gestione dei rimborsi spese, in conformità del regolamento economico e dei criteri di utilizzo delle risorse economiche approvati dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere è garante del rispetto del regolamento economico e dei criteri di utilizzo delle risorse economiche approvati dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 IL COLLEGIO DEI SINDACI

È composto da 3 Sindaci effettivi e da 2 Sindaci supplenti. Predispone relazioni annuali informative sulla gestione economico amministrativa del sindacato da presentare al Consiglio Direttivo e riferisce sull’andamento amministrativo. Deve provvedere alle verifiche di legge, vedi art. 2397 e seg. Codice Civile, partecipando alle riunioni del Consiglio Direttivo con il solo diritto di parola. La nomina dei Membri del Collegio dei Sindaci viene assunta dal Congresso.

Art. 18 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

È composto da 3 Membri effettivi e da due Membri supplenti. È Organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna della FALCRI Gruppo BNL/BNPP.  La nomina dei Membri del Collegio dei Probiviri viene assunta dal Congresso. Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla conoscenza dell’evento in contestazione da parte del ricorrente purché non risulti accaduto da oltre 12 mesi, nel qual caso non produrrà alcun effetto di ricorso. I ricorsi debbono essere definiti entro il termine perentorio di 3 mesi dalla presentazione.

A tutte le parti viene inoltre notificata, a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso presentato al Collegio.

I lodi del Collegio dei Probiviri debbono essere motivati, sono comunicati alle parti ed hanno immediato valore esecutivo.

Il Collegio dei Probiviri è competente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare a tutti i soci.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

  • Richiamo scritto.
  • Deplorazione con diffida.
  • Sospensione da 1 a 6 mesi con destituzione da eventuali cariche.

I soci sospesi sono automaticamente riammessi nel sindacato al termine del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di nuove elezioni.

  • Espulsione

Art. 19 – DELEGAZIONE DI GRUPPO

La Delegazione di Gruppo, competente per le trattative a livello di gruppo, è costituita ai sensi delle dello Statuto Falcri e dello Statuto UNISIN, delle normative, dei contratti nazionali e degli accordi aziendali e di gruppo tempo per tempo vigenti ed è composta sulla base dei criteri ivi definiti.

La Delegazione di Gruppo è titolare delle trattative per le materie delegate al livello di gruppo, ai sensi delle normative, dei contratti nazionali e degli accordi aziendali e di gruppo tempo per tempo vigenti.

I componenti la Delegazione di Gruppo in quota FALCRI ai sensi dei vigenti Statuti FALCRI e UNISIN, in conformità con quanto previsto dalle normative, dal contratto nazionale e dagli accordi aziendali e di gruppo tempo per tempo vigenti, sono eletti dalle rispettive componenti aziendali del Consiglio Direttivo, con votazioni separate e segrete o, su richiesta della maggioranza semplice dei rispettivi componenti, con voto palese.

Art. 20 LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI

Le RSA, costituite secondo le previsioni di legge e secondo gli accordi tempo per tempo vigenti, nonché in conformità delle previsioni dello Statuto UNISIN, promuovono, d’intesa con le altre strutture aziendali, le adesioni al Sindacato Autonomo. Rappresentano il Sindacato in azienda.

Gli organi delle sezioni FALCRI delle RSA sono:

  • Il Congresso
  • Il Consiglio Direttivo
  • La Segreteria

I Segretari RSA designati in quota della sezione FALCRI seguono tutti i problemi relativi alla propria Unità Produttiva e si muovono nell’ambito delle linee politiche dell’associazione, delle condizioni e delle modalità previste dalle Convenzioni o Accordi Nazionali in materia di diritti e relazioni sindacali.

Il Congresso della sezione FALCRI della RSA è composto da tutti gli iscritti dell’Unità Produttiva e viene convocato in via ordinaria dal Consiglio Direttivo ogni 4 anni, nonché in occasione del Congresso. Il Congresso deve essere convocato in via straordinaria quando almeno i 2/3 degli iscritti lo richiedano per scritto e con la necessaria motivazione. La richiesta va inoltrata alle Segreterie delle componenti aziendali. Il Congresso è valido quando vi siano rappresentati almeno il 50% più uno degli iscritti.

Art. 21 IL COMITATO DIRETTIVO DELLA SEZIONE FALCRI DELLE RSA

È l’Organo che attua gli indirizzi deliberati dal congresso nell’ambito delle linee della politica sindacale ed organizzativa decise dal Consiglio Direttivo Nazionale nel cui ambito opera la sezione FALCRI della RSA. Il Comitato Direttivo può eleggere fra i suoi Membri con votazione segreta il Segretario coordinatore e gli altri Membri di Segreteria in quota della sezione FALCRI.

I componenti della Segreteria della RSA espressione della sezione FALCRI attuano le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo per realizzare la migliore tutela degli interessi degli iscritti e dei lavoratori dell’Unità Produttiva.

Salvo diverse specifiche delibere della competente componente aziendale del Consiglio Direttivo, d’intesa con il Segretario Generale, le sezioni FALCRI delle RSA usufruiranno, di norma e tenendo conto dei principi di solidarietà e mutualità, nonché della progettualità, di un contributo finanziario e di libertà sindacali da parte della Segreteria della componente Aziendale così corrisposto:

  • Euro 2,60 mensili per 12 mensilità per ogni iscritto all’Unità Produttiva;
  • 4 ore annuali di cedole per ogni iscritto all’Unità Produttiva.

Eventuali modifiche al contributo finanziario ed alle libertà sindacali nonché alle deroghe di natura straordinaria saranno adottate dai 2/3 del Consiglio Direttivo.

Art. 22 – COORDINAMENTI TERRITORIALI

I Coordinamenti Territoriali sono costituiti, laddove previsto in ambito aziendale, secondo le previsioni degli accordi tempo per tempo vigenti.

I criteri per la costituzione dei Coordinamenti Territoriali e le relative competenze sono stabiliti dagli accordi tempo per tempo vigenti.

I Coordinamenti Territoriali sono composti in conformità delle previsioni dello Statuto UNISIN.

I componenti dei Coordinamenti Territoriali espressione della sezione FALCRI attuano le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo di concerto con la Segreteria della componente Aziendale e con il Segretario Generale.

ART. 23 COMPONENTE PENSIONATI/ESODATI FALCRI GRUPPO BNL/BNPP

Ai sensi dell’art. 2 del presente Statuto può essere costituita la sezione Pensionati/Esodati FALCRI Gruppo BNL/BNPP. La struttura si compone di un massimo di cinque persone, elette dal Consiglio Direttivo, che, al loro interno, indicheranno il Responsabile che curerà i rapporti con il sindacato FALCRI Gruppo BNL/BNPP e, collaborando, con parere consultivo, con le Segreterie delle componenti aziendali, tutelerà anche gli interessi dei cessati dal servizio riguardo alla buona amministrazione del Fondo Pensioni BNL.

Curerà, inoltre, i rapporti con l’Associazione Pensionati BNL.

La quota d’adesione e le modalità di versamento verranno definite dal Consiglio Direttivo.

ART. 24 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni contenute nello statuto della Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani e nel Codice Civile.

ART. 25 Tutte le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute in dipendenza di cariche o di incarichi ricevuti, secondo le modalità stabilite dalle Segreterie delle componenti aziendali.

ART. 26 – Il presente statuto ai sensi dell’art. 8, è stato regolarmente approvato dal Congresso della FALCRI Gruppo BNL/BNPP nell’assise del 27 febbraio 2019 e sostituisce ogni statuto precedente.

Rimini, 27 febbraio 2019